Vai alla home page Regolamento Corazzieri

PS: il Regolamento è scritto con la grammatica dei tempi

Art. 1
Sono ammessi alla Compagnia tutti coloro che dimostrano di possedere lo spirito dello Statuto e la ferma volontà di restarvi e che abbiano la idoneità fisica che richiede l'altezza di m. 1.70 e l'assenza da imperfezioni fisiche contrastanti col carattere militare della Compagnia.

Art. 2
La disciplina che regola la Compagnia à carattere militare e l'insubordinazione alla medesima, come la rivolta contro i Superiori può essere punita con l'espulsione dalla Compagnia stessa.

Art. 3
Il Comandante, nominato a maggioranza di voti dai soci, fissa il giorno e l'ora dell'istruzione; destina i militi incaricati della pulizia della divisa ed assegna qualunque altro compito che le circostanze possono richiedere.

Art. 4
Al comandante in divisa e nell'esercizio delle sue funzioni èdovuto il rispetto e il tratto che si devono a un superiore militare.

Art. 5
Spetta al comandante distribuire l'ordine di servizio ai militi nel giorno della festa del Santo o in qualunque altra occasione in cui le Guardie d'Onore fossero chiamate in servizio.

Art. 6
I soci hanno l'obbligo d'intervenire a tutte le adunanze e non vi possono mancare senza gravi e provati motivi.

Art. 7
Ogni socio che non potesse intervenire all'adunanza deve dare avviso al Comandante della Compagnia prima dell'adunanza stessa.

Art. 8
Il mancato intervento alle adunanze per motivi ritenuti dalla Compagnia non sufficientemente gravi e il mancato preavviso della propria assenza sono puniti con la multa di L. 200

Art. 9
Ogni multa per punizioni determinate dal Regolamento si raddoppia in caso di recidiva e si triplica quando la mancanza è la terza punizione.

Art. 10
Eguale multa è inflitta anche ai ritardatari che intervengono alle adunate un quarto d'ora dopo l'orario fissato nell'avviso senza averne dato regolare preavviso.

Art. 11
Ogni militare deve avere cura della propria divisa e non può prevalersi da quella di altri.

Art. 12
Durante l'istruzione le Guardie devono tenere un contegno militarmente disciplinato e osservare il silenzio: solo nei momenti di riposo possono parlare e muovere le eventuali osservazioni che si credessero opportune.

Art. 13
Dalla casa alla Chiesa e viceversa, sfilando a passo militare, ogni qualvolta le Guardie si trovassero eventualmente in servizio, devono tenere un contegno serio; non possono fermarsi o comunicare con estranei. Ogni infrazione a tale consegna è punita con la multa di L. 300

Art. 14
La divisa rimane di proprietà della Compagnia qualunque sia il contributo versato dai soci; non si può tenere nella propria casa, ma va depositata nel luogo indicato.